Pubblichiamo la sentenza n. 28616 del 7 novembre 2019 in tema di collegamento negoziale tra contratti di locazione.
Nello specifico si tratta di due contratti di locazione stipulati, a un anno di distanza, tra stesse parti e aventi ad oggetto unità immobiliari distinte nello stesso edificio. Nel secondo contratto il conduttore poteva “recedere anticipatamente dal contratto contestualmente al contratto già in corso” e, un anno dopo aver ricevuto la disdetta del locatore dal primo contratto, ha esercitato il recesso dal secondo contratto.
La Corte ha confermato l’illegittimità del recesso escludendo un collegamento tra i contratti in quanto: aventi durata diversa, assenti previsioni che subordinassero l’efficacia dell’uno a quella dell’altro e aventi ad oggetto locali distinti.
La decisione affronta, inoltre, il tema di diritto dell’inidoneità di un’offerta non formale di restituzione dell’immobile locato a produrre l’effetto di cessazione dell’obbligo di pagare l’indennità di occupazione.