Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e Arbitrato per le Controversie Finanziarie (ACF) sono due organi di risoluzione delle controversie, alternativi rispetto all’autorità giudiziaria (ma che non ne precludono l’accesso), chiamati a operare in ambiti di competenza distinti, definiti dalle fonti normative che li hanno introdotti. Il 19 marzo 2020 la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) hanno stipulato un Protocollo d’intesa per la disciplina delle forme di collaborazione tra ABF e ACF, con cui è stata, altresì, regolamentata la collaborazione tra i due organismi allo scopo di prevenire l’insorgenza di conflitti interpretativi nella delimitazione degli ambiti di rispettiva competenza nelle materie di comune interesse ai fini di una effettiva tutela della clientela.
In sintesi, l’Arbitrato Bancario Finanziario è chiamato a risolvere le controversie insorte tra banche/intermediari e la clientela (non professionale) per questioni in materia bancaria e finanziaria di valore non superiore a Euro 100 mila. L’Arbitrato per le Controversie Finanziarie è competente nelle controversie insorte tra investitori (non qualificati e non professionali) e intermediari per questioni che abbiano comportato, da parte di questi ultimi, una violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza (a cui gli intermediari sono tenuti nell’esercizio dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio). Le richieste di pagamento di somme di denaro non possono essere superiori a Euro 500 mila.
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L’arbitrato bancario finanziario ⇧
L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito con delibera del CICR (Comitato Interministeriale del Credito ed il Risparmio) n. 275 del 29 luglio 2008 in attuazione dell’art. 128-bis TUB (D.lgs n. 385 del 1° settembre 1993) che ne ha anche stabilito le regole e le procedure di funzionamento.
Rappresenta un sistema alternativo alla giustizia civile con scopi deflattivi del contenzioso giudiziario per la risoluzione delle controversie tra intermediari (banche, Poste Italiane s.p.a., intermediari finanziari, intermediari esteri che operino in Italia) e clienti (non professionali) aventi a oggetto servizi bancari e finanziari di valore non superiore a Euro 200 mila. La Relazione annuale del 2021 offre uno spaccato delle decisioni in ordine alle principali tematiche affrontate nel 2021 comparate con le posizioni della giurisprudenza.
La procedura non è ostativa del diritto della clientela di accedere alla tutela giurisdizionale (se ritenuto): in questo caso la procedura potrà essere dichiarata estinta.
La procedura è snella: si basa esclusivamente sulla prova documentale. E’ inammissibile la prova testimoniale e il ricorso alla CTU. In questo senso, l’intermediario ha un dovere di collaborazione ed è tenuto a fornire la documentazione aggiuntiva richiesta dall’Arbitro. Anche se l’obbligo di cooperazione dell’intermediario va interpretato nella direzione di consentire all’Arbitro di giungere velocemente a una decisione nel merito, ma non può condurre a una inversione dell’onere probatorio.
Le decisioni del Collegio sono assunte secondo diritto. L’Arbitrato Bancario Finanziario è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (cfr. ABF, collegio di coordinamento 5 aprile 2018, n. 7440). In verità, non mancano decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario assunte in contrapposizione con quelle della giurisprudenza di legittimità.
Le decisioni non sono direttamente vincolanti per le parti. Non sono idonee a incidere, di per sé, sulle situazioni soggettive delle parti. A detto risultato si perviene per via indiretta rendendo pubblica l’inadempienza nel caso in cui l’intermediario non adempia (o lo faccia solo tardivamente) alla decisione assunta.
Come è composto l’ABF? ⇧
Dal 2016 l’Arbitrato Bancario Finanziario è attivo su tutto il territorio nazionale nel quale opera con sette collegi (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino).
L’Organo decidente di ogni Collegio è composto da cinque membri che possiedono requisiti di professionalità, esperienza, integrità e indipendenza. La Banca d’Italia sceglie il Presidente, che rimane in carica per cinque anni, e due membri. Le associazioni degli intermediari e quelle che rappresentano i clienti scelgono altri due membri. I quattro membri restano in carica per tre anni.
L’arbitrato per le controversie finanziarie ⇧
L’Arbitrato per le Controversie Finanziarie è stato istituito con delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 in attuazione dell’art. 32-ter TUF (D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998) e contestualmente è stato adottato il Regolamento per il suo funzionamento (regolamento modificato il 26 maggio 2021). Si tratta di uno strumento di risoluzione delle controversie insorte tra investitori non qualificati e non professionali e gli intermediari per questioni che abbiano comportato, da parte di questi ultimi, una violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza (a cui gli intermediari sono tenuti nell’esercizio dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio) nell’esercizio delle “attività disciplinate nella parte II del TUF” (servizi di investimento principali, servizi accessori, gestione collettiva, commercializzazione da parte di SGR di quote o azioni di oicr, equity crowfunding, consulenza avente a oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalle banche, dalle imprese di assicurazione, etc.,).
La competenza dell’Arbitro a conoscere e decidere delle questioni in materia di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza a cui sono tenuti gli intermediari prescinde dalle conseguenze civilistiche della violazione in punto di nullità, annullabilità, risoluzione del contratto ovvero di responsabilità dell’intermediario. Per una visione di insieme degli orientamenti delle decisioni più significative assunte dell’ACF nel primo quinquennio di attività si rimanda alla Relazione annuale relativa al 2021. Ove vengano avanzate richieste di pagamento di somme di denaro, la competenza dell’Arbitro si arresta a Euro 500 mila. Non possono essere proposte richieste di pagamento superiori. Anche nel caso dell’ACF la procedura è snella: il ricorso si può presentare online.
La procedura è veloce e non preclude il diritto dell’investitore di rivolgersi all’autorità giudiziaria. In caso di mancata o tardiva esecuzione della decisione assunta, la circostanza viene resa pubblica.
Chi può ricorrere all’ACF? ⇧
La procedura può essere introdotta dagli investitori “retail” (risparmiatori privati, società, imprese, enti) diversi da quelli professionali. Controparti sono gli intermediari (banche, Sim, gestori di fondi comuni di investimento, gestori di siti di crowdfunding, consulenti finanziari, Poste Italiane s.p.a., imprese di assicurazione per quanto attiene all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari).
Prima di avviare la procedura, l’investitore deve presentare reclamo all’intermediario. Ottenuta una risposta insoddisfacente o nessuna risposta, nei 60 giorni successivi al reclamo si può rivolgere all’ACF. Gli intermediari non italiani ma comunitari, che vogliano avvalersi di questo strumento, possono farlo solo se in possesso di una succursale in Italia. Quelli extracomunitari necessitano di autorizzazione a operare in Italia.
Come è composto l’ACF? ⇧
A differenza di quanto previsto per l’ABF, l’ACF si compone di un solo Collegio e da una Segreteria tecnica. Non è stata introdotta, allo stato, una competenza territoriale.
Il Collegio è composto dal Presidente e da 4 membri ed è responsabile di prendere le decisioni. La Consob individua e nomina il Presidente e due membri, mentre l’associazione dei consumatori e l’associazione degli intermediari scelgono gli altri due membri.
Vantaggi dell’ACF
I principali vantaggi da considerare nell’utilizzo di questo strumento sono:
- permette agli investitori di avere una decisione sulla controversia in tempi brevi, gratuitamente e senza obbligo di avvalersi dell’assistenza di un legale. La decisione, infatti, viene presa entro sei mesi;
- garantisce indipendenza di giudizio e imparzialità e, nel caso in cui l’investitore non si ritenga soddisfatto della decisione adottata, può sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.