Le clausole che riproducono gli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI 2002, sanzionato da Banca d’Italia nel 2005, si presumono nulle per contrarietà all’art. 2, Legge 287/1990 se:
- sono inserite in contratti di fideiussione omnibus (intendendosi per tale il contratto con il quale il fideiussore si costituisce garante verso la banca di tutti i debiti futuri conseguenti a qualsivoglia operazione posta in essere con la stessa banca dal debitore principale);
- si tratta di contratti (di fideiussione omnibus) stipulati fino a maggio 2005.
Per le fideiussioni omnibus stipulate dopo il mese di maggio 2005 la presunzione di nullità non opera. Parimenti non opera nel caso in cui le clausole in questione trovino sede in contratti di garanzia diversi dalle fideiussioni omnibus (fideiussioni specifiche o contratti autonomi di garanzia). Il motivo è il seguente: Banca d’Italia ha verificato il solo modello di fideiussioni omnibus predisposto dall’ABI e la verifica è stata condotta fino a maggio 2005 (data in cui è stato emesso il provvedimento sanzionatorio).
In tutti i casi di fideiussioni diverse da quelle esaminate da Banca d’Italia e successive a maggio 2005 spetterà al soggetto che intenda fare valere la nullità per violazione dell’art. 2, Legge 287/1990 provare in giudizio che il contratto di fideiussione è il frutto di una intesa anticoncorrenziale che si è posta a monte tra almeno due istituti di credito.
Così di recente si è favorevolmente espresso il Tribunale di Milano (T. Milano, 10 gennaio 2024), affrontando una questione affidata al nostro Studio, rispetto all’accezione di nullità articolata dai garanti sul presupposto che la garanzia dai medesimi rilasciata fosse conforme allo schema ABI sanzionato da Banca d’Italia nel 2005.
Nello specifico il Tribunale ambrosiano ha negato la tutela richiesta rilevando che, nella specie, la garanzia oggetto di escussione, al di là dell’espressione utilizzata dalle parti, deve essere inquadrata nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia e non già di quello di fideiussione in quanto a difettare è proprio l’accessorietà rispetto al rapporto principale (di debito/credito in essere tra debitore e soggetto garantito) che contraddistingue appunto la fideiussione rispetto. Nella specie, in effetti, era stata convenuta l’esclusione del garante dalla facoltà di opporre al beneficiario della garanzia le eccezioni attinenti il rapporto debitorio principale sottostante a quello di garanzia.
In costanza di siffatta situazione contrattuale, chiarisce il Tribunale di Milano, i garanti avrebbero dovuto dimostrare che la garanzia dai medesimi prestata costituisse espressione di una intesa anticoncorrenziale. Tale prova non è stata fornita. Né la circostanza è stata allegata.
Lo stesso Tribunale di Milano poco tempo prima ha avuto anche modo di precisare che la nullità derivante da un’intesa illecita concorrenziale è limitata alle sole clausole che nel contratto di fideiussione la riproducono, e non si estende all’intero contratto fideiussorio (T. Milano, 9 ottobre 2023, n. 7745).