Vi è un principio chiaro che occorre tenere a mente: la morte della persona non estingue i suoi debiti. Essi gravano sugli eredi (che saranno chiamati a farsene carico in proporzione alla quota ereditaria). Il “passivo” della persona defunta è composto non solo dai debiti contratti in vita (quelli già presenti alla data dell’apertura della successione), ma anche da quelli derivanti dalle imposte di successione e spese funerarie.

C’è però un modo che evita la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. L’accettazione “beneficiata” evita all’erede il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius.

Di seguito una sintesi di alcune peculiarità del negozio giuridico della accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Accettazione eredità - de Tilla Studio Legale

Tipologie di successione ereditaria e di accettazione dell’eredità

La successione ereditaria può essere:

  • legittima, in assenza di testamento avviene sulla base dei criteri e delle quote stabilite dal codice civile in favore dei parenti prossimi;
  • testamentaria, segue le disposizioni che la persona ha stabilito nel testamento. Occorre però precisare che i familiari prossimi sono tutelati dalla legge: a loro è riservata una quota dell’eredità (c.d. legittima) della quale il testatore non può disporre liberamente. Per valutare se una disposizione testamentaria sia lesiva dei diritti di “legittima” occorre ricostruire la massa ereditaria al momento della morte del defunto (data in cui la successione si apre) e individuare, in quel momento, la quota di cui lo stesso poteva liberamente disporre (sottraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni inclusi nel testamento e quelli di cui il de cuius ha disposto in vita mediante donazione). È qui appena il caso di accennare che, in caso di violazione della legittima, il legittimario, dopo l’apertura della successione, ha la possibilità di agire giudizialmente per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima (azione di riduzione). Nel caso in cui a violare la quota di legittima sia stata una donazione, diretta o indiretta, eseguita in vita del donante (poi defunto) l’azione esperibile dal legittimario dopo la morte del de cuius è quella di collazione.

Il diritto di accettare l’eredità ha prescrizione di dieci anni, decorsi i quali il diritto si intende consumato. Ovviamente, l’accettazione può avvenire anche successivamente al decorso del termine di prescrizione a condizione, però, che nessuno degli interessati sollevi l’eccezione di prescrizione (Cass. 25 giugno 2020, n. 12646). L’eccezione può essere eccepita da chiunque abbia un interesse, anche se non è erede. A esempio, colui che è nel possesso del bene ereditario e abbia interesse ad acquistarlo per usucapione può eccepire al chiamato all’eredità la prescrizione del suo diritto ad accettarla (Cass. 23 aprile 2018, n. 9980).

L’accettazione dell’eredità può essere:

  • espressa, avviene per il tramite di una scrittura privata o di atto pubblico in cui il chiamato assume (espressamente) il titolo di erede (Cass. 21 settembre 2020, n. 19711). È però anche bene chiarire che gli atti meramente fiscali compiuti dal chiamato dopo la morte del de cuius (quali, ad esempio, la denuncia di successione), non valgono come accettazione espressa dell’eredità;
  • tacita, quando il soggetto chiamato all’eredità compie atti che solo l’erede potrebbe realizzare e che lasciano intendere la sua volontà di accettare l’eredità. Gli atti posti in essere dal chiamato dopo la morte del de cuius che sono volti a perseguire una finalità fiscale e, nel contempo, civile come la voltura catastale (Cass. 22 gennaio 2020, n. 1438) possono valere come accettazione tacita; è però necessario dimostrare che sia stato proprio il chiamato a chiedere la voltura catastale. Nel caso in cui, invece, il richiedente non sia noto, la richiesta non vale come accettazione (tacita) dell’eredità (C.d.A. Venezia, 20 luglio 2022, n. 1702). La proposizione di un giudizio da parte del chiamato in veste di erede rileva come forma di accettazione tacita (cfr., T Bologna, 12 aprile 2022, n. 961), così vale per l’adesione del chiamato a una divisione contrattuale dell’asse ereditario ovvero la sua partecipazione in un giudizio di erede in cui non si opponga al progetto di divisione predisposto dagli altri coeredi (T. Firenze, 27 ottobre 2020, n. 2323). Lo stesso dicasi anche per la riassunzione di un giudizio originariamente introdotto dal de cuius (T. Rovigo, 2 novembre 2021, n. 796). Invece, il mero possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente a integrare l’accettazione tacita poiché non presuppone la volontà di accettare (T. Roma 6 aprile 2021, n. 3231), salva l’ipotesi in cui entro il termine di tre mesi dalla data di apertura della successione non venga redatto l’inventario. Il continuare ad abitare la casa familiare non può fondare giudizio di accettazione tacita dell’eredità da parte del coniuge e dei figli (C.d.A. Milano 3 febbraio 2021, n. 349).

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e accettazione semplice: differenze

L’accettazione dell’eredità in forma semplice genera confusione (unione, identità) tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Significa che, in caso di sussistenza di debiti del de cuius, i suoi creditori hanno il diritto di soddisfare le proprie pretese non soltanto sul patrimonio di quest’ultimo, ma anche su quello personale dell’erede. Questo avviene proprio perché i due patrimoni si sono confusi tra loro.

Diversa l’ipotesi dell’accettazione con beneficio d’inventario. Essa genera l’effetto opposto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, consentendo a quest’ultimo di pagare i debiti del de cuius utilizzando il solo patrimonio ereditario ed entro il limite del suo valore (Cass. 27 luglio 2022, n. 23398). Il patrimonio personale dell’erede non viene così intaccato dai debiti ereditari. Come si può desumere, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario conviene particolarmente in caso di damnosa hereditas.

Come si procede all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?

L’accettazione beneficiata presuppone precisi adempimenti di carattere formale e tecnico per poter essere validamente eseguita. Tale procedura avviene tramite dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui è avvenuta l’apertura della successione (i.e., luogo in cui il de cuius è deceduto), ai sensi dell’art. 484 c.c.. L’atto va inserito nel registro delle successioni.

Esso è preceduto o seguito dall’inventario dei beni ereditari. L’inventario consiste nell’operazione materiale di indicare in un documento apposito le attività e le passività dei beni oggetto dell’eredità. Attraverso di esso si verifica la consistenza del patrimonio ereditario e si delimita la responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius.

Termini di legge per eseguire la redazione dell’inventario

Il chiamato all’eredità che sia (art. 485 c.c.) oppure che non sia (art. 487 c.c.) nel possesso dei beni caduti in successione deve redigere l’inventario entro il termine di tre mesi dalla data di apertura della successione (morte del de cuius).

Allo scadere del termine se l’inventario non è stato completato il chiamato viene considerato erede (Cass. 23 luglio 2020, n. 15690). Questo significa che non potrà più rinunciare all’eredità in modo efficace nei confronti dei creditori del defunto (Cass. 23 novembre 2021, n. 36080) i quali, quindi, potranno aggredire anche il suo patrimonio personale.

Proroga dei termini per la redazione dell’inventario

Il termine di tre mesi può essere prorogato dall’autorità giudiziaria. La proroga può essere di soli ulteriori tre mesi e a condizione che l’inventario (iniziato entro il termine di legge) non sia stato completato alla scadenza del terzo mese dalla data di apertura della successione.

I lasciti a favore delle persone giuridiche. l’accettazione obbligatoria con l’inventario

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte delle persone giuridiche diverse dalle società (associazioni, fondazioni, enti non riconosciuti) deve avvenire con il beneficio d’inventario (art. 473 c.c.). Non può avere forma diversa, per cui il mancato perfezionamento del modello legale comporta che l’ente, chiamato ad accettare l’eredità, non acquista la qualità di erede.

In altri termini, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche, l’accettazione dell’eredità da parte di una persona giuridica resa in una forma diversa dall’unica consentita dalla legge (quindi in assenza dell’inventario) è “tamquam non esset”: inesistente.

Questo, però, non significa che la persona giuridica perda in assoluto il diritto di accettare l’eredità (ma deve farlo con beneficio d’inventario) successivamente, purché esercitato entro il termine in cui il diritto non sia prescritto (10 anni) ovvero scaduto il termine fissato ai sensi dell’art. 481 c.c. (Cass. 27 maggio 2019, n. 14442).

Conclusioni

Volendo così concludere, al di fuori di tutti i casi in cui l’accettazione dell’eredità deve, ex lege, avvenire con l’inventario, la scelta di avvalersi o meno della accettazione “beneficiata” è dettata da valutazioni che dipendono dalla conoscenza effettiva dello stato di indebitamento del de cuius, dall’entità del patrimonio del defunto e dalla capacità di questo di soddisfare i creditori senza intaccare il patrimonio personale dell’erede. È bene poi sottolineare, anche, che l’accettazione beneficiata non consente all’erede di disporre liberamente dei beni ereditari, ma vi è da parte dell’erede un obbligo di amministrazione nell’interesse dei creditori. Per cui qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione degli stessi è rimessa alla valutazione del giudice circa la convenienza dell’atto (Cass. 24 febbraio 2022, n. 6146).

Avvocato esperto in successioni

Il ruolo di un legale competente in materia può quindi risultare decisivo, sia nella fase che anticipa l’accettazione dell’eredità (offrendo al cliente un contributo giuridico che lo aiuti nella natura della scelta), sia anche nell’affrontare, in ambito giudiziario e di contenzioso, le varie questioni che si pongono.

Per una visione di insieme anche sul tema del passaggio generazionale di un’impresa: https://www.studiodetilla.com/blog/trust-passaggio-generazionale/.