Il Legal Design è la disciplina che si prefigge di rendere intelligibile la lettura e la comprensione del contenuto di testi giuridici, leggi, regolamenti, contratti.

In un proprio articolo pubblicato su il quotidiano Il Giorno nel 1965 Italo Calvino descrive il crescente uso, da parte di avvocati, funzionari, gabinetti ministeriali, consigli di amministrazione e giornali in genere, di un italiano surreale e inesistente. Così testualmente Italo Calvino offriva una dimostrazione concreta (diremmo, oggi, plastica) del suo pensiero: “Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po’ balbettando, ma attento a dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: “Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata”.

Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: “Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, dichiara d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante”.

Ciò che subito emerge è la fuga da parte del brigadiere (operatore del diritto) da ogni vocabolo che abbia di per sé un suo significato (semplicemente ma esaurientemente espresso dall’interrogato) per approdare all’utilizzo di un linguaggio che sembra aver rilegato il significato “in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago”.

Con il Legal Design lo studente, il cittadino, l’imprenditore, colui che, in generale, si attende risposte dal “sistema giustizia” viene posto di nuovo al centro della comunicazione legale al fine di renderlo consapevole degli effetti che, in termini di diritti e responsabilità, scaturiscono dalle proprie scelte. Rendere il diritto realmente accessibile all’utente (che, il più delle volte, è ignaro delle norme giuridiche in cui è chiamato a operare) è l’obbiettivo che si prefigge il Legal Design e, per farlo, si utilizzano segni grafici e un linguaggio chiaro che ne facilita la comprensione e la sua applicazione. Appare quindi subito evidente che questa nuova disciplina combina, dunque, competenze non solo legali (perché è il concetto giuridico che ne costituisce l’oggetto), ma anche di innovazione tecnologica e di design (non nel senso riduttivo del “bello stilisticamente”; ma in quello più profondo del “semplice”, “chiaro”, “comprensibile”). Si tratta in sostanza di una disciplina multidisciplinare che coinvolge giuristi e avvocati, magistrati, designer, comunicatori e programmatori. La tecnologia fa da ponte tra diritto e comunicazione.

In una recente intervista resa su Legalcommunity.it Stefania Passera, a cui si deve l’ideazione e la creazione dell’informativa privacy di Juro – una piattaforma di contract automatation inglese, diventata un modello di riferimento per altri operatori (tanto da aver spinto la società a rendere pubblico e accessibile il format) – ha precisato “La sfida più grande comunque non deve essere il sapere far tutto perfettamente da soli, ma il comprendere abbastanza da poter collaborare fattivamente con altre professionalità. Ci deve essere però consapevolezza che da sola l’analisi non basta, così come la creatività non basta. Il legal design è quasi sempre una partita giocata in doppio [•]”.

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La diffusione del legal design

Il Legal Design deriva da lontano. Nel nostro ordinamento giuridico, ad esempio, è da tempo consolidato l’uso della planimetria catastale (i.e., uno schema di raffigurazione grafica del bene) per individuare nei contratti di compravendita immobiliare il bene oggetto di vendita. Nel corso degli anni si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale che riconosce alle planimetrie allegate ai contratti di vendita il compito di individuare il bene compravenduto, purché esse siano sottoscritte dalle parti e nel testo dell’accordo siano richiamate come parte integrante del suo contenuto (cfr., Cass. 5 marzo 2020, n. 6307; cfr. Cass. 21 dicembre 2016, n. 26609; Cass. 6 aprile 1005, n. 4016).

In Italia la prima applicazione della disciplina del Legal Design, nel senso da ultimo conosciuto, ha riguardato:

  • la redazione delle privacy policy. Lo scopo è quello di informare gli interessati non perché la legge chiede di farlo, ma affinché questi capiscano chi farà cosa e perché con i loro dati personali. Ciò che si intende sovvertire con il Legal Design è appunto l’ordine creatosi secondo cui l’obbligo di informazione, tradotto in testi non decifrabili, rischia di produrre l’effetto paradossale di rafforzare la posizione del soggetto “forte” (i.e., il titolare del trattamento), piuttosto che quella dell’utente, che è il vero beneficiario dell’informativa;
  • l’elaborazione delle clausole che costituiscono condizioni generali di contratto;
  • le policy interne, ad esempio in materia di prevenzione rischi sul lavoro e di sicurezza informatica.

Esso ha, però, ambiti di applicazione ancora più estesi rispetto a quelli sopra indicati. Si pensi all’utilizzo che potrebbe esserne fatto per mostrare gli adempimenti che scaturiscono da una legge e/o da un regolamento (così da ridurre il rischio di incomprensioni e prevenire l’insorgere di controversie). Si pensi, anche, a come gli schemi potrebbero raccontare i fatti di causa in una sentenza ovvero spiegare (e decifrare per coloro che non sono operatori del diritto ma che ne sono, in ogni caso, i destinatari) il percorso argomentativo individuato dal magistrato per rendere la propria decisione.

Si pensi, ancora, a come l’uso di schemi chiari e di testi semplici potrebbe favorire, nel commercio on line, la politica dei resi commerciali (trovare le informazioni su come restituire un prodotto, comprenderle e metterle in pratica).

A questo ultimo riguardo è emblematico il caso di Amazon che, nel 2016, è stata multata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per non avere reso informazioni chiare e obbligatorie secondo il Codice del Consumo in materia di diritto di recesso.

Secondo l’Autorità le informazioni sul recesso, contenute in una pagina linkata in fondo al processo di acquisizione di un prodotto, erano da reputarsi illegittime in quanto il Codice del consumo dispone che questa tipologia di informazioni, nell’interesse del cliente, deve essere resa, oltre che con un linguaggio semplice e comprensibile, anche prima della conclusione del processo di vendita (cfr. art. 51, D.lgs, 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo).

Si pensi, ancora, all’uso quotidiano di Internet quale strumento di cui si sta facendo un uso sempre più crescente per operare i propri acquisti. Internet è, però, anche il luogo in cui occorre avere maggior attenzione riguardo sicurezza e privacy in quanto gli utenti si trovano spesso in una situazione di squilibrio informativo accentuata dall’uso di pratiche sleali utilizzate per nascondere informazioni agli utenti, influenzarli a compiere azioni che altrimenti non avrebbero compiuto (c.d. dark pattern). Ad oggi non esiste ancora una normativa specifica in materia. In questo senso, quindi, il Legal Design può colmare un vuoto normativo e diventare lo strumento per garantire l’interesse dell’utente/consumatore non soltanto a ricevere l’informazione; ma a comprenderne anche il significato.

In pratica, una scelta accurata di parole e inserimenti grafici consente di esprimere i concetti giuridici in maniera semplice e comprensibile e rendere così espliciti i vincoli e gli oneri più rilevanti che ne conseguono.

La normativa italiana e il legal design

Il Legal Design, dunque, nasce anche in risposta a quanto si legge in diverse normative:

  • l’art. 35 del Codice del Consumo raccomanda che le clausole inserite nei contratti vengano scritte “in modo chiaro e comprensibile”. Gli articoli 48 e 51, inoltre, impongono semplicità e comprensibilità nelle informazioni fornite al consumatore;
  • l’art. 1, comma 1-bis del  Decreto 8 marzo 2018 n. 37 introduce un aumento del 30% dei compensi quando “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”;
  • l’art. 3 del Codice del Processo Amministrativo richiede alle parti e al giudice chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti. Inoltre, l’art. 13-ter stabilisce dei limiti in termini di dimensioni di ricorsi e atti difensivi;
  • l’art. 12, comma 7 del GDPR dispone che il titolare, prima del trattamento, ha il dovere di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli artt. 15-22 “in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intellegibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico”. L’inserimento di icone grafiche, unitamente all’uso di un linguaggio chiaro, efficace e comprensibile facilita la fruibilità del contenuto legale dell’informativa anche per soggetti che non hanno una preparazione giuridica. L’esigenza di una maggiore consapevolezza emerge in misura maggiore ove l’interessato sia un minore (art. 8 GDPR).
  • L’art. 4 del Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, dispone che: 1. la “documentazione precontrattuale e contrattuale: a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitarne la comprensione delle informazioni in essa contenute; b) è presentata strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. [•] 2. I documenti precontrattuali d cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29: a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza; b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari; c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.
  • la sentenza n. 21297/2016 della Corte di Cassazione afferma che “la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti (…) non solo grava l’amministrazione della giustizia e le controparti di oneri inutili ma (…) avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza”.

Legal design, come si fa

Alcune caratteristiche tipiche dei documenti di natura legale improntati a questa disciplina sono:

  • sintassi più ritmica delle frasi che risulteranno più brevi, evitando le subordinate;
  • parole tecniche affiancate da relative spiegazioni all’utente;
  • rinuncia all’utilizzo di tecnicismi, rinvio a norme e articoli di legge (se non quelli strettamente necessari);
  • inclusione nel testo di schemi, elenchi puntati, grafici, per facilitare la comprensione a colpo d’occhio del contenuto.

L’abilità di chi scrive sta nel valorizzare in modo maggiore o minore ciascuna di queste caratteristiche in base al tipo di documento e all’utente a cui è destinato. È ben diverso, ad esempio, rivolgersi a un giudice piuttosto che a un privato.

Legal design, esempi:

  1. Informativa privacy

Un documento che viene spesso sottoposto a questo tipo di revisione è l’informativa sulla privacy. Si tratta, infatti, di un testo denso di informazioni tecniche e contenuti, spesso presentati in modo poco chiaro a livello visivo, con carattere piccolo. Documento che sovente viene firmato perché si è tenuti a farlo, ma senza la minima fiducia nella “consegna” delle informazioni date.

Tale documento si presta a essere arricchito di spiegazioni e chiarimenti da parte degli avvocati per coinvolgere maggiormente i clienti in una lettura consapevole. Il layout dell’impaginazione, la scelta dell’interlinea, una grafica più accattivante potranno contribuire a rendere più comprensibile la materia trattata. Il ritorno per l’impresa è la fiducia verso di essa e i servizi offerti.

Di seguito un esempio di come la disciplina in questione ha trovato applicazione in ambito di attuazione del GDPR – Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali da parte di Juro:

  1. Informativa in materia di pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi

 Negli allegati 1-6 del Regolamento IVASS n. 41/2018 sono codificate icone e colori che contraddistinguono visivamente ciascuna sezione dei Documenti Informativi Precontrattuali.

Di seguito si riporta lo schema contenuto nell’Allegato 1 del citato Regolamento:

  1. Il caso di Amazon: dalla sanzione al Legal Design avanzato
    A seguito della multa comminata nel 2016 (cfr., supra §. paragrafo “La diffusione del Legal Design”), Amazon ha adeguato la propria comunicazione delle clausole e delle procedure relative ai resi, al diritto di recesso e così via. Oltre alla pubblicazione, in termini chiari e comprensibili per l’utente medio, delle condizioni di vendita e di tutto il post-vendita, ha realizzato dei video tutorial molto intuitivi per guidare i clienti passo dopo passo, dimostrando così di aver fatto proprie le direttive del Legal Design avanzato.Qui un esempio: https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKM69DUUYKQWKWX7