La notizia è di pubblico dominio. Le Gallerie degli Uffizi hanno introdotto un’azione legale contro la maison Jean Paul Gaultier perché l’immagine della “Venere di Botticelli” è stata utilizzata su magliette, abiti, calze e pantaloni, foulard messi in commercio dalla casa di moda francese. Ciò che viene contestato è che la riproduzione è avvenuta senza il consenso delle Gallerie degli Uffizi, che custodiscono l’opera del noto pittore simbolo del Rinascimento fiorentino, senza pagare il canone dovuto e, soprattutto, senza concordarne con l’istituto museale statale le modalità d’uso. Uso che è stato giudicato dall’Ente improprio e squalificante dell’opera d’arte.
LA TUTELA DELLE OPERE CUSTODITE DA ENTI PUBBLICI
La notizia, sicuramente d’effetto per i più, attiene a una tematica nota (o almeno così dovrebbe esserlo) agli “addetti ai lavori”. Ai sensi degli artt. 107 e 108, Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 le opere d’arte – che appartengono allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro istituto pubblico – che hanno un interesse artistico, storico, archeologico e tra questi, per espressa previsione normativa, le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato e degli enti pubblici territoriali, non possono essere riprodotte senza l’autorizzazione del Ministero (se si tratta di bene pubblico statale) o, negli altri casi, delle regioni e degli altri enti pubblici titolari del bene (vedi gazzetta ufficiale).
Non è questa la prima volta in cui un ente pubblico, che custodisce un’opera d’arte, interviene a tutela della riproduzione impropria che ne è fatta.
Il caso dell’uso improprio dell’immagine del David di Michelangelo e la sua analogia con la controversia in essere tra Galleria degli Uffizi e la maison Jean Paul Gaultier
Nel 2017 il Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Firenze per l’uso, non autorizzato e improprio, dell’immagine del David di Michelangelo fattane su materiale pubblicitario (diffuso su carta e via web) da una agenzia di viaggi specializzata in accessi e visite guidate a musei italiani. Il Tribunale ha accordato la tutela richiesta e inibito la riproduzione, a fini commerciali, dell’immagine del David di Michelangelo estendendo la tutela a tutto il territorio europeo e a qualsiasi forma della riproduzione; ordinato l’immediato ritiro dal commercio del materiale in circolazione e la sua distruzione; disposto l’eliminazione dal sito internet dell’agenzia, e da qualsiasi altro sito alla medesima riconducibile, dell’immagine in questione, stabilendo una penale giornaliera per il ritardo nell’ottemperanza dell’ordine disposto (cfr.,T. Firenze, 26 ottobre 2017, scaricabile qui). Di fatto il Tribunale, dopo aver accertato l’assenza della autorizzazione dell’Ente, giudicata necessaria, ha ordinato l’immediata cessazione dell’utilizzo della riproduzione dell’opera, anche, in considerazione del fatto che l’uso indiscriminato che ne era fatto era “suscettibile di svilirne la forza attrattiva”.
Il caso affrontato dal Tribunale fiorentino pare presentare evidenti similitudini con quello contestato dagli Uffizi a Jean Paul Gaultier. Identico, anche, il Tribunale avanti al quale la questione giudiziale viene posta. Vedremo se la decisione sarà identica, nella sostanza.
Sul tema in materia di eccezioni al diritto di privativa nella riproduzione di opere d’arte, si veda l’articolo di Marco Baccarini “Eccezioni al diritto di privativa nella riproduzione di opere d’arte”