Professionisti esperti nella gestione e risoluzione degli UTP
Il valore dei crediti UTP è in considerevole aumento e la loro gestione rappresenterà una delle principali sfide degli operatori di settore. Le cause sono da rinvenirsi nel concatenarsi di due eventi: la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina che hanno contribuito a un costante aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia. A differenza dei crediti distressed (in relazione ai quali l’attività si concentra massimamente nella gestione della riscossione) i crediti di UTP richiedono un particolare modello di business che coinvolge competenze diverse.
Dipartimento dedicato agli Unlikely to pay
Abbiamo dato vita a un dipartimento dedicato alla gestione e risoluzione degli Unlikely to Pay (UTP). Il team è integrato da:
- avvocati che operano nel settore del diritto bancario e finanziario, diritto societario, crisi di impresa ex d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e del real estate;
- commercialisti e revisori contabili, of counsel, esperti nei singoli settori industriali/merceologici.
I crediti c.d. Unlikely to Pay o UTP sono così definiti perché “è improbabile che vengano pagati”. Si tratta di crediti che, sulla base della valutazione dei dati economici e finanziari del debitore a disposizione del creditore, è prevedibile che non siano riscossi. Però non sono inesigibili perché il debitore non si trova ancora in uno stato di insolvenza.
Salvaguardare la riscossione del credito
Il ruolo del professionista chiamato ad assistere il creditore è quello di coadiuvare questo ultimo nella individuazione delle attività che possono essere, ancora, poste in essere per salvaguardare la riscossione del credito. Ciò mediante azioni capaci di incidere sulla gestione dell’attività di impresa del debitore che, se correttamente indirizzata, potrebbe ritornare in bonis.
Per la risoluzione degli UTP sono richieste conoscenze più ampie rispetto a quelle indirizzabili nella riscossione dei crediti in sofferenza in quanto investono sia aspetti legali, sia gestionali di portata più ampia che non si estendono alla sola riscossione.
Primariamente, la nostra attività si concentra nella valutazione del credito attuata mediante la verifica de:
- la natura del credito (chirografario e/o privilegiato);
- l’ordine di preferenza nel soddisfacimento delle pretese creditorie;
- l’esame del titolo sotteso al credito fatto valere (contratti di conto corrente, di affidamento e di finanziamento bancario, di credito fondiario, di factoring, di fornitura verso privati e Pubbliche amministrazioni);
- la validità del suddetto titolo in particolare per quel che riguarda i contratti di finanziamento stipulati a norma dell’art. 117 TUB;
- l’esecuzione del rapporto (natura degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie e sistema di ammortamento, capitalizzazione, commissione di “massimo scoperto” e altri oneri accessori previsti in caso di estinzione anticipata, penali);
- la prescrizione del diritto (prescrizione ordinaria, breve e presuntiva);
- la decadenza dell’azione di accertamento del credito;
- l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo e/o di ripetizione nell’ambito di rapporti di conto corrente attivi, validità, efficacia e rilevanza degli strumenti posti a tutela del credito. Questi ultimi possono essere fideiussioni bancarie e/o corporate, contratti autonomi di garanzia, iscrizioni ipotecarie, contratti di pegno su beni mobili e valori mobiliari.
Parallelamente, si accompagna l’attività di esame e studio delle cause della crisi aziendale. A essa si affianca quella propositiva delle iniziative giuridiche e imprenditoriali (queste ultime attuate per il tramite dei professionisti of counsel) che, in accordo con l’imprenditore, possono essere intraprese per un rilancio dell’attività di impresa.
Nella strategia di tutela dei crediti UTP si innesta anche quella attinente la verifica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili del debitore secondo l’art. 2086, 2° comma, c.c. e l’art. 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019.